Regolamento

Regolamento nazionale INU

Il Regolamento nazionale dell’ INU è stato approvato dall’Assemblea dei soci il 22 gennaio 2000, e modificato nelle riunione del CDN del 12/13 ottobre 2012, 28/29 giugno 2013 e 14/15 ottobre 2016

 

PRIMA PARTE

NORME GENERALI STABILI

articoli da 1 a 17

 

Art. 1 – Attività

Per il conseguimento dei fini statutari l’Istituto:

a) cura l’individuazione, l’approfondimento, la diffusione dei temi riguardanti l’ambiente, il paesaggio, le città, il territorio e i relativi metodi e strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e dei settori rilevanti per l’ambiente, il territorio e il paesaggio, e stabilisce a tal fine opportune collaborazioni con organismi che perseguano analoghi obiettivi;

b)  mantiene relazioni con organismi di altri Paesi operanti in materia territoriale, ambientale, urbanistica, paesaggistica ed edilizia, al fine di un utile scambio di dati e di notizie;

c)  promuove ed effettua periodicamente congressi, convegni, mostre, esposizioni di carattere regionale o locale, nazionale e internazionale che servano a richiamare l’opinione pubblica sui problemi territoriali, ambientali, urbanistici, paesaggistici ed edilizi; partecipa, sia direttamente, sia a mezzo di propri rappresentanti ai congressi, alle mostre e alle altre manifestazioni aventi analoghe finalità;

d)        promuove, anche in collaborazione con altri enti, bandi di concorso per borse di studio e premi destinati ad incentivare lo studio, la ricerca e la diffusione di temi urbanistici, paesaggistici e ambientali anche presso l’opinione pubblica; in particolare promuove il Premio INU, riservato a personalità non operanti in campo professionale o nella pubblica amministrazione, che tuttavia abbiano contribuito significativamente agli stessi fini;

e)  designa propri rappresentanti in seno agli organismi di carattere territoriale, ambientale, urbanistico, paesaggistico ed edilizio e nelle commissioni giudicatrici di concorsi internazionali e nazionali;

f) promuove direttamente e indirettamente conferenze, corsi di lezioni, pubblicazioni, raccolte di dati statistici, di elaborati tecnici e manifestazioni di carattere scientifico e culturale, nonché la diffusione più ampia possibile presso l’opinione pubblica e gli enti competenti di ogni argomento o notizia che riguardi la salvaguardia e la gestione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente;

g)  esprime il proprio parere a sostegno degli interessi collettivi e della correttezza tecnico-scientifica di leggi provvedimenti relativi a concorsi, piani, programmi, progetti e provvedimenti interessanti il campo territoriale, ambientale, urbanistico, paesaggistico ed edilizio, valendosi di tutti i mezzi e i poteri riconosciuti dalle leggi vigenti;

h) su richiesta di enti pubblici nazionali, regionali e locali, di altri enti e associazioni o soggetti di ricerca e consulenza presta la propria consulenza per studi e ricerche finalizzati alla conoscenza dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, a provvedimenti legislativi e alla loro attuazione, ad atti di pianificazione, o comunque alla gestione e soluzione di problemi relativi all’ambiente, al territorio ed all’edilizia;

i)   promuove e diffonde anche con proprie pubblicazioni la conoscenza dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, l’evoluzione e l’innovazione della cultura disciplinare, l’informazione sull’attività degli enti e dei soggetti competenti alla pianificazione e alla gestione territoriale, ambientale, paesaggistica e settoriale;

j)   promuove la costituzione di strutture operative anche societarie, che mettono le competenze scientifiche, territoriali e culturali maturate all’interno dell’INU al servizio dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali e più in generale dei soggetti pubblici e privati interessati ad un uso sostenibile, efficace ed efficiente, equo e democratico, del territorio, del paesaggio e dell’ambiente;

k) salvaguarda la rappresentanza di genere nei propri organi statutari.

 

Art. 2 – Membri effettivi

La nomina a Membro effettivo può essere conferita a studiosi che abbiano eseguito ricerche, studi, piani, programmi e progetti di particolare rilievo nelle materie di interesse dell’Istituto, a coloro che con documentata competenza svolgono attività pratica in tali materie in coerenza con i fini statutari dell’Istituto, nonché a quanti hanno contribuito con la propria opera all’avanzamento e alla diffusione della cultura della città e del territorio. Il Consiglio Direttivo Nazionale cura la formazione e l’aggiornamento periodico dell’Albo dei Membri effettivi dell’INU.

 

Art. 3 – Procedura di nomina e ammissione

Le proposte di nomina a Membro effettivo sono presentate al Consiglio Direttivo Nazionale dalla Sezione territorialmente competente, unitamente ad una relazione, firmata dal Presidente della Sezione stessa, che riassuma il curriculum scientifico e professionale del candidato, illustrandone i meriti e la manifestata adesione ai fini statutari dell’Istituto. Le domande vengono approvate a maggioranza, sulla base di una relazione della competente commissione del Consiglio Direttivo Nazionale, costituita di norma dal Collegio dei probi viri; solo eccezionalmente il Consiglio Direttivo Nazionale esamina domande pervenute direttamente, e in tal caso solo se corredate da un significativo curriculum e da documenti comprovanti l’attività effettivamente svolta, attribuendo l’iscrizione a una Sezione di riferimento. Le proposte di ammissione come Ente associato sono approvate dalla Sezione territorialmente competente, il cui Presidente provvede all’immediato inoltro di tutta la documentazione e dei dati necessari per la convalida del Consiglio Direttivo Nazionale e la registrazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale approva le proposte relative ad enti di livello nazionale. Sono sempre approvate le proposte relative ad enti pubblici; qualora queste pervengano direttamente alla sede centrale, sono approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Segretario generale provvede comunque ad informare dell’avvenuta iscrizione dei Membri effettivi e degli Enti associati alla Sezione competente per territorio. Il Consiglio Direttivo Nazionale esercita poteri sostitutivi a quelli delle Sezioni, qualora queste non diano nessuna risposta alle proposte di nomina a Membro effettivo e ad Ente associato per oltre trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. L’iscrizione come Socio aderente, per tutti i sostenitori che ne condividono i valori, i principi e gli scopi statutari, è sempre deliberata favorevolmente dall’Istituto, tramite le Sezioni regionali o tramite iscrizione direttamente alla sede centrale. Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare alla convalida delle nuove iscrizioni la Giunta esecutiva.

 

Art. 4 – Esclusione e morosità dei soci

Oltre che nel caso di attività contrastanti con i fini statutari dell’Istituto, l’esclusione dei Membri effettivi e dei Soci aderenti può essere deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale per gravi mancanze nell’assolvimento di pubblici uffici, per condanna penale in seguito a sentenza per reati di particolare gravità passata in giudicato. Nel caso di procedimenti avviati, ma non conclusi, relativi ai suddetti reati, su motivata richiesta della Sezione, il Consiglio Direttivo Nazionale può procedere alla sospensione del socio con la stessa procedura di cui ai commi seguenti. Nel caso di proposta di esclusione da parte della Sezione, la proposta stessa dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione e rimessa all’Istituto con una motivata relazione riservata al Presidente, che dovrà esprimere il suo parere personale, e con eventuali documenti giustificativi. Il Consiglio Direttivo Nazionale deve dare il proprio parere nel merito delle proposte di esclusione con voto espresso da maggioranza qualificata, costituita dalla metà più uno dei membri del Consiglio. Ove tale parere sia favorevole alla proposta, questa deve essere comunicata con lettera raccomandata all’interessato che avrà facoltà di presentare le proprie deduzioni entro un termine prefissato. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera quindi in forma definitiva l’esclusione dei Membri effettivi e dei Soci aderenti a maggioranza. Il provvedimento di esclusione viene pubblicato nelle cronache dell’Istituto.

I Membri effettivi che risultano morosi oltre l’anno solare cessano di fruire dei servizi dell’Istituto; il Segretario generale, previa comunicazione all’interessato e alla Sezione di appartenenza, colloca il nominativo in apposito elenco; tale provvedimento cessa automaticamente con il pagamento delle quote associative dovute per l’anno in corso e per l’anno precedente. L’esclusione dei Soci aderenti è deliberata in caso di morosità per oltre un anno solare; la proposta di esclusione viene comunicata all’interessato con lettera, in via prioritaria per posta elettronica certificata (PEC), in cui viene fissato un termine entro il quale ha facoltà di regolarizzare la propria posizione, versando le quote associative dovute per l’anno in corso e per l’anno precedente. Decorso tale termine, il Segretario generale, previa comunicazione alla Sezione di appartenenza, procede alla cancellazione del nominativo dall’albo dei soci. L’esclusione degli Enti associati per morosità di oltre due anni è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, o dalla Giunta esecutiva per delega del Consiglio, su proposta del Segretario generale, previa comunicazione alle Sezioni di appartenenza. I soci non in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso non possono votare nelle assemblee e negli altri organi regionali e centrali dell’Istituto, e non sono considerati ai fini delle attività istituzionali.

 

Art. 5 – Presidente Onorario e albo dei benemeriti

Il Presidente Onorario viene nominato dall’Assemblea generale tra i passati presidenti e resta in carica a tempo indeterminato.

Il Presidente Onorario partecipa ai Consigli Direttivi Nazionali come membro di diritto ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, svolge i ruoli di alta rappresentanza nelle attività dell’Istituto, presiede la Commissione elettorale di cui all’art. 7 e convoca, presiedendolo, il primo Consiglio dei rappresentanti eletti; può inoltre essere incaricato dagli Organi Dirigenti dell’Istituto di svolgere particolari compiti di alto profilo disciplinare nei rapporti con l’esterno, custodisce ed approva l’Albo dei soci benemeriti − godendone esso stesso i benefici − per i Membri effettivi da almeno venti anni, che abbiano compiuto il settantesimo anno d’età e che abbiano versato regolarmente la quota associativa. In caso di impedimento il Presidente Onorario è sostituito, nelle sue funzioni, dal membro del Consiglio Direttivo Nazionale con più anni di iscrizione all’Istituto.

 

Art. 6 – Svolgimento dell’Assemblea generale

L’Assemblea generale vota le relazioni del Presidente e del Tesoriere ai sensi di quanto previsto all’art. 8 dello Statuto.

Qualora l’Assemblea generale non deliberi la sede della riunione annuale successiva, la scelta della località nella quale si svolgerà l’Assemblea generale annuale è fatta dal Consiglio Direttivo Nazionale, seguendo di massima criteri di rotazione tra la sede centrale e le Sezioni regionali. L’avviso di convocazione dell’Assemblea generale è spedito a tutti i soci 30 giorni prima se si tratta di Assemblea generale ordinaria o 15 giorni se si tratta di Assemblea generale straordinaria. Le Assemblee generali, tanto ordinarie che straordinarie, eleggono la loro presidenza e segreteria fra i Membri effettivi dell’Istituto. I rappresentanti degli enti associati per partecipare alle assemblee comprovano tale qualifica con idonei documenti. I legali rappresentanti degli enti possono tuttavia designare un proprio delegato a rappresentare l’ente. Possono partecipare in ogni caso alle votazioni solo i Membri effettivi, i Soci aderenti e gli Enti associati in regola con il pagamento della quota associativa. In caso di votazione per referendum, sono considerati come presenti tutti coloro che hanno risposto al referendum stesso.

La Giunta nomina tre scrutatori che, in presenza della Giunta stessa, procedono alla apertura delle buste contenenti i voti e al relativo scrutino. Il verbale firmato dal presidente e dal segretario e dagli scrutatori viene trascritto nell’apposito libro.

 

Art. 7 – Elezione dei rappresentanti

Per la elezione dei rappresentanti si procede a votazione segreta. I candidati debbono trovarsi nelle condizioni dei partecipanti all’Assemblea generale. Non possono essere candidati alla stessa rappresentanza coloro che abbiano già svolto tre mandati consecutivi e precedenti quello per cui l’Assemblea generale elegge i rappresentanti. Le candidature devono essere presentate in apertura dell’Assemblea generale, consegnandole sottoscritte dagli interessati al Presidente della stessa. Per la proposizione delle candidature il Presidente convoca la Commissione elettorale tre mesi prima della data delle elezioni. Tale Commissione è formata da Presidente Onorario, Presidente uscente e dai Presidenti delle Sezioni regionali. La Commissione, presieduta dal Presidente Onorario, propone una lista di candidati dei quali fa parte, se candidabile, il Presidente uscente. Nella formazione della lista deve essere garantita la rappresentanza di genere, in base alla quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Per le votazioni l’Assemblea generale sceglie nel suo seno tre scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di presidente del seggio e redige seduta stante, con l’aiuto degli scrutatori, un verbale nel quale si da atto dello svolgimento dell’Assemblea generale e delle votazioni e dei loro esiti, che consegna al Presidente dell’Assemblea generale unitamente al plico contenente la stampa delle schede votate. Ciascun partecipante all’Assemblea generale, purché in regola con la quota associativa, dovrà esprimere il proprio voto su postazione appositamente organizzata dagli scrutatori. Il socio elettore dovrà esprimere almeno due preferenze di sesso diverso pena la nullità della votazione. È prevista la modalità di voto online, da disciplinare con apposito atto approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale prima dello svolgimento dell’Assemblea generale.

 

Art. 8 – Consiglio Direttivo Nazionale

La prima convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall’Assemblea generale, è fatta dal Presidente Onorario o in sua assenza dal Consigliere col maggior numero di voti, il quale pone al primo punto dell’ordine del giorno la convalida degli eletti dall’Assemblea generale. In caso di parità di voti, è eletto Consigliere il Socio che ha maggiore anzianità di iscrizione all’Istituto. Le successive convocazioni vengono fatte dal Presidente o dal Vicepresidente, sentita la Giunta esecutiva. Le convocazioni sono effettuate, anche attraverso e-mail, dal Segretario generale mediante avviso contenente l’ordine del giorno, inviato 8 giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai revisori dei conti effettivi. Ove ciò sia disciplinato dal Regolamento della Sezione i membri del Consiglio rappresentanti della Sezione possono delegare altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione stessa a partecipare in loro vece alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. I rappresentanti degli Enti associati nel Consiglio Direttivo Nazionale devono essere muniti di delega del legale rappresentante dell’ente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi prelevale il voto del Presidente e in sua assenza quello del Vicepresidente. In caso di parità nelle votazioni segrete si procede a nuova votazione e, ove si verificasse nuovamente la parità, la deliberazione si intende non avvenuta. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge con votazione separata e palese il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta esecutiva, tra i membri della quale individua il Tesoriere e il Segretario generale. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario generale e trascritti in apposito libro, dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa, in caso di urgenza, o successivamente, con le modalità da stabilirsi di volta in volta dal Presidente. Il Consiglio Direttivo Nazionale cura la redazione e l’aggiornamento dell’albo dei soci, ne comunica tempestivamente alle Sezioni regionali ogni variazione e ne demanda la gestione al Segretario generale ed alla segreteria dell’Istituto. I membri delegati dall’Istituto a rappresentarlo in occasione di convegni, congressi, conferenze, assemblee o simili inviano alla segreteria dell’Istituto il testo, lo schema o un resoconto del loro intervento. I passati Presidenti dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, in regola con le quote associative, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.

 

Art. 9 – Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva, oltre ai compiti statutari, coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nella esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale e nell’assolvimento di tutti gli altri loro compiti. Essa può delegare al Presidente e al Vicepresidente la facoltà di deliberare su determinati argomenti. La Giunta esecutiva viene eletta nella prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale dopo l’Assemblea generale. La Giunta è convocata dal Presidente che stabilisce l’ordine del giorno con avviso da comunicarsi almeno 5 giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza e trasmessa dal Segretario generale. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammessa la partecipazione per delega. In caso di parità prevale la posizione espressa dal Presidente. I verbali delle riunioni della Giunta, redatti di norma dal Segretario generale, firmati dal Presidente e dal Segretario generale, vengono trascritti nell’apposito libro.

 

Art. 10 – Presidente

Il Presidente rappresenta tutto l’Istituto e ne esprime l’indirizzo culturale sulla base della relazione generale, approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale al momento della sua elezione, in coerenza con il programma culturale e il programma di massima delle attività approvati dall’Assemblea generale.

Il Presidente, o in sua assenza o per sua delega il Vicepresidente o il Tesoriere, sottoscrive contratti, fidi e garanzie con gli Istituti di credito e/o assicurativi, sovrintende a tutte le attività dell’Istituto.

È prerogativa del Presidente convocare la Conferenza annuale delle Sezioni, da svolgere prima dell’Assemblea generale, alla quale partecipano gli organi dirigenti delle Sezioni; la Conferenza è finalizzata alla conoscenza e allo scambio scientifico-culturale e organizzativo-gestionale delle Sezioni medesime. Ai lavori della conferenza, presieduta dal Presidente, partecipano il Segretario generale e il Tesoriere.

 

Art. 11 – Segretario generale e segreteria

Il Segretario generale è responsabile della tenuta dei verbali della Giunta e del Consiglio, e – d’intesa con il Presidente e il Tesoriere – sovrintende al funzionamento e all’organizzazione della sede centrale, al regolamento dei rapporti con il personale dipendente e con eventuali servizi esterni, ed in generale, alle iniziative necessarie per realizzare le decisioni degli organi dell’Istituto. Il Segretario generale riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale in merito alle attività di competenza. Su proposta del Segretario generale, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la formazione di una Segreteria, per assistere il Segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario generale è demandata l’organizzazione della Conferenza annuale delle Sezioni.

 

Art. 12 – Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende col Presidente e il Segretario generale all’amministrazione dell’Istituto, redige annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo, provvede alle relative variazioni, alle spese di ordinaria amministrazione e alle spese aggiuntive o straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale o per esso dalla Giunta, in relazione alle voci di bilancio, firma gli ordini di incasso e i mandati di pagamento, sovrintende alla tenuta della contabilità dell’Istituto e delle sue Sezioni tramite l’attivazione di un conto bancario, come disciplinato all’articolo 16. Il Presidente o, in sua vece, il Tesoriere hanno la firma per il prelevamento dei depositi intestati all’Istituto. In occasione di congressi, convegni, mostre, esposizioni di carattere regionale o locale, nazionale e internazionale ed altre manifestazioni od attività straordinarie, il Tesoriere, d’intesa con il Presidente, può disporre il trasferimento motivato di un fondo spese ad uno dei responsabili designati dal Consiglio Direttivo Nazionale per l’organizzazione e la conduzione dell’iniziativa, che assume in tal caso la funzione di Economo e risponde direttamente al Tesoriere delle spese effettuate.

 

Art. 13 – Revisori dei conti

I Revisori dei conti eletti dall’Assemblea dei soci costituiscono organo interno dell’Istituto e non devono quindi essere necessariamente abilitati ai relativi compiti. L’Istituto provvede comunque a dotarsi di competenze esterne per lo svolgimento delle funzioni di revisore a termini di legge. Ai Revisori dei conti eletti dall’Assemblea generale deve essere notificato l’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale perché essi possano partecipare alle riunioni. Qualora gli aventi diritto a subentrare al posto vacante di Revisore dei conti siano due o più per aver riportato pari voti si procede secondo le modalità dell’art. 7 del presente Regolamento.

 

Art. 14 – Attività delle Sezioni

Le Sezioni costituiscono articolazione dell’Istituto nelle diverse realtà territoriali e contribuiscono al radicamento in queste dell’Istituto, alla diffusione dei suoi valori, alla promozione delle sue attività e in generale di una più avanzata cultura dell’ambiente e del territorio. Esse svolgono pertanto tutte le attività di cui al precedente art. 1, concorrendo al perseguimento delle finalità dell’Istituto con piena autonomia di iniziativa e di gestione, fermi restando i vincoli statutari e di bilancio, con particolare ma non esclusiva attenzione alle realtà e alle situazioni regionali e locali. Le Sezioni collaborano inoltre all’attività degli organi nazionali dell’Istituto e alle iniziative di carattere nazionale e internazionale da essi promosse, anche con la segnalazione di problemi specifici che assumano carattere nazionale o comunque interesse culturale più generale. L’organizzazione e il funzionamento di ciascuna Sezione sono conformati da apposito regolamento, approvato dalla Assemblea dei soci della Sezione stessa e trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale che lo ratifica. Per le attività di ricerca e consulenza commissionate da soggetti esterni all’Istituto alle Sezioni, esse si attengono alle regole fissate dal presente Regolamento e sono tenute a versare alla sede centrale un contributo alle spese generali dell’Istituto determinato in misura non inferiore al 20 percento del valore economico contrattualizzato e affidato alle Sezioni, compatibilmente con la vigente normativa di riferimento. Possono essere stabiliti accordi di cooperazione permanenti o su singole iniziative tra più Sezioni, e tra le Sezioni ed altri Enti, organismi o associazioni. Le Sezioni collaborano comunque con le espressioni locali di enti, organismi e associazioni nazionali con cui l’Istituto abbia sottoscritto accordi di cooperazione. Ogni Sezione è tenuta a rispettare lo Statuto, il presente Regolamento, relativamente ai rapporti con la sede centrale, in particolare per quanto riguarda gli obblighi statutari, la partecipazione agli organismi direttivi, la formazione dei rendiconti di Sezione e la tenuta della contabilità.

 

Art. 15 – Costituzione e funzionamento delle Sezioni

Il Presidente dell’Istituto, su conforme parere del Consiglio Direttivo Nazionale e del collegio dei Probi viri, ha facoltà di promuovere la costituzione di una Sezione. Il Presidente ha altresì facoltà, su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, di dichiarare la decadenza delle cariche sociali nel caso in cui si verifichino irregolarità o gravi deficienze di funzionamento, adottando all’uopo i provvedimenti del caso. La Sezione è retta da un Consiglio Direttivo che rimane in carica per un biennio. La composizione del Consiglio Direttivo è fissata dal Regolamento della Sezione. Esso comprende non meno di cinque membri di cui almeno tre Membri effettivi. Le Sezioni, sotto la responsabilità del Presidente, inviano alla sede centrale annualmente i verbali delle Assemblee, i rendiconti preventivi e consuntivi, i programmi delle attività ed a fine anno una relazione sull’attività svolta: l’omissione di questi adempimenti sospende la componente delle quote associative spettanti alle Sezioni. Trascorsi oltre sei mesi dalla scadenza degli organi il Presidente dell’Istituto invita ad indire l’Assemblea per il rinnovo delle cariche nei successivi tre mesi: trascorso tale termine il Presidente dell’Istituto promuove direttamente l’Assemblea dei soci appartenenti alla Sezione. Qualora in qualche regione non sia possibile la costituzione della Sezione, non solo per insufficienza di numero di Membri effettivi come prevede lo Statuto, ma anche per assenza di associati tra gli enti pubblici, si da luogo all’aggregazione alla Sezione più vicina, che assume di conseguenza la denominazione di Sezione interregionale. L’aggregazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e cessa appena il numero dei Membri effettivi o l’associazione di enti pubblici renda possibile, nella regione o nelle regioni aggregate, la costituzione di una Sezione autonoma.

L’Assemblea dei soci della Sezione stabilisce la sede della Sezione, di norma nel capoluogo della Regione.

 

Art. 16 – Rendiconti delle Sezioni e rapporti con gli Istituti di credito

Al fine della formazione del bilancio consolidato dell’Istituto, i rendiconti consuntivi e preventivi delle Sezioni vengono trasmessi alla sede centrale insieme alla relazione finanziaria entro i termini stabiliti dal Tesoriere. La Sezione tiene registri contabili normalizzati secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso di attività (ricerche su commissione, pubblicazioni, etc.) finanziate attraverso incarichi, convenzioni, etc. con organismi esterni, la Sezione nomina un responsabile che risponde al Presidente della Sezione della conduzione amministrativa dell’incarico. La Sezione è tenuta ad inviare ogni anno, e comunque al termine dell’incarico, una breve relazione sull’attività svolta e il conto economico relativo.

I rapporti di gestione economica e finanziaria con gli istituti di credito sono instaurati sulla base di un conto nazionale coordinato e congegnato secondo principi di trasparenza e tracciabilità di tutti i movimenti della sede centrale e delle Sezioni.

 

Art. 17 – Norme deontologiche

I soci dell’Istituto ispirano il proprio stile all’onestà e alla sobrietà non abusando della loro carica per trarne privilegi e comunicando al Consiglio Direttivo Nazionale situazioni personali che evidenziano o possono produrre un conflitto di interessi, ovvero condizionare l’attività dell’Istituto o lederne l’immagine pubblica, in primo luogo nel caso di esistenza di un procedimento penale o di adozione di una misura di prevenzione nei propri confronti. I soci dell’Istituto evitano l’uso strettamente personale dei beni e delle risorse messi a disposizione per l’incarico svolto e sottoscrivono apposita clausola di riservatezza personale nel caso di coinvolgimento in concorsi, bandi o procedure analoghe per conto dell’Istituto, sollevando da qualsiasi responsabilità il Consiglio Direttivo Nazionale e la Giunta esecutiva. L’organo competente ad accertare e a pronunciarsi circa le violazioni delle presenti norme, la procedura da seguire e le sanzioni da adottarsi è il Collegio dei Probi viri.

 

 

 

 

 

SECONDA PARTE

NORME ORGANIZZATIVE

articoli da 18 a 24

 

Art. 18 – Ufficio di Presidenza

Il Presidente può istituire un proprio Ufficio di presidenza, composto al massimo di tre soci dell’Istituto, che coadiuva il Presidente e la Giunta nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e nell’assolvimento di tutti gli altri loro compiti. L’Ufficio di presidenza deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Art. 19 – Commissioni, Osservatori e Comitati di supporto

Il Consiglio Direttivo Nazionale può costituire Commissioni, Osservatori o altre strutture organizzative per promuovere e favorire lo sviluppo di studi e ricerche in particolari ambiti tematici o su specifici argomenti. In tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Presidente/coordinatore ed eventualmente il Segretario di detto organismo, approva il programma di studio, le iniziative ad esso connesse e, nel corso del mandato e alla sua conclusione, valuta ed eventualmente approva i risultati conseguiti, sia dal punto di vista culturale che operativo. Alle Commissioni e agli altri organismi similari possono essere invitati a partecipare anche studiosi ed esperti di altre discipline, o comunque non facenti parte dell’Istituto. Nel bilancio dell’Istituto può essere iscritta una somma per finanziare l’attività ordinaria di detti organismi, che possono essere collocati operativamente presso le Sezioni, in tal caso le Sezioni avranno diritto ad un contributo economico a fronte delle spese sostenute. Per la più rapida ed efficace conduzione delle iniziative di Istituto (congressi, convegni, mostre, rassegne, ricerche su temi specifici o generali) il Consiglio Direttivo Nazionale può costituire organismi collaterali con autonomia di gestione e durata definita in relazione allo svolgimento dell’iniziativa. In caso di urgenza tale provvedimento può essere adottato dalla Giunta esecutiva, che dovrà sottoporlo a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva alla data della discussione della Giunta stessa.

 

Art. 20 – Attività formative, di consulenza e di ricerca

Le attività formative, di consulenza e di ricerca di livello nazionale sono approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale, mentre le attività formative di rango regionale e locale sono promosse e gestite dalle Sezioni. Per le attività formative di livello nazionale l’Istituto promuove l’istituzione di organismi preposti allo scopo, anche di natura economica.

Il Consiglio Direttivo Nazionale svolge in ogni caso funzioni di Comitato scientifico. La gestione degli organismi di cui al presente articolo è sottoposta agli organi dirigenti e di controllo dell’Istituto. Le Attività di consulenza e di ricerca prevedono una quota per spese generali, approvata dalla Giunta esecutiva, con la quale si destina almeno il 20 percento del valore economico contrattualizzato all’Istituto, compatibilmente con la vigente normativa di riferimento.

 

Art. 21 – Attività pubblicistica

Il Consiglio Direttivo Nazionale è responsabile dell’attività pubblicistica dell’Istituto. Nomina i direttori delle pubblicazioni periodiche e i rispettivi comitati di redazione su proposta dei direttori, nonché i curatori e responsabili di singole pubblicazioni, approva gli impegni di spesa inseriti a bilancio, o da inserire con variazione dello stesso e coordina le attività editoriali della sede centrale; nomina anche i Comitati scientifici delle riviste tra i propri componenti integrandoli con personalità esterne. In qualità di responsabile dell’attività pubblicistica delle riviste e delle altre pubblicazioni si riunisce almeno una volta l’anno, in sedute appositamente dedicate, per discutere ed eventualmente approvare i programmi editoriali dell’Istituto e delle singole riviste e pubblicazioni. Le Sezioni regionali curano la propria attività pubblicistica. Il Presidente dell’Istituto è membro di diritto nei comitati scientifici delle riviste dell’Istituto.

 

Art. 22 – Rimborso delle spese e riconoscimenti economici

La Giunta Esecutiva delibera ed aggiorna periodicamente le modalità per il rimborso delle spese sostenute dai consiglieri o dai soci per conto e nell’interesse dell’Istituto e i relativi limiti massimi in relazione anche alle disponibilità finanziarie e alle previsioni di bilancio.

La Giunta esecutiva approva i riconoscimenti economici per attività svolte dai soci, ivi compresi i dirigenti nazionali, se al di fuori delle attività ordinarie che essi svolgono in regime di volontariato ai sensi dell’art. 11 dello Statuto.

A tali modalità si attengono di norma le Sezioni.

 

Art. 23 – Quote associative, contributi, agevolazioni

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce le quote associative annuali dei Soci aderenti e degli Enti associati (per categoria e dimensione) tenendo conto di condizioni agevolative per i Soci aderenti laureandi o dottori di ricerca, per gli enti istituzionali di area vasta e per le agenzie pubbliche nazionali, nonché la parte della quota associativa dei Membri effettivi spettante alla sede centrale, in misura eventualmente differente, in base alle condizioni economiche delle Sezioni di appartenenza nell’anno precedente per le quali la sede centrale provvederà a rimettere quanto di loro competenza. I contributi ordinari e straordinari erogati da Enti locali e altri soggetti, liberalmente o in occasione di manifestazioni e iniziative promosse dalle Sezioni dell’Istituto, o alle quali esse abbiano partecipato, restano di competenza delle Sezioni stesse e dei relativi tornaconti; qualora gli importi relativi fossero versati a favore della sede centrale per motivi contabili o fiscali, il Tesoriere provvederà a versarle nelle casse della Sezione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 60 giorni dal loro ricevimento. Qualora detti contributi comprendano, conglobino o sostituiscano la quota associativa annuale, è comunque dovuta alla sede centrale la parte di essa prestabilita per competenza. L’Istituto, di norma, garantisce la gratuità delle riviste online, dei servizi e delle iniziative proprie e uno sconto sulle pubblicazioni edite di INU edizioni, sulle attività formative e sugli eventi a pagamento.

 

Art. 24 – Fondo di scopo

Il Presidente può istituire, su autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, un fondo di scopo alimentato da contributi delle Sezioni, della sede Centrale e da contributi liberali dei singoli soci, finalizzato a risolvere situazioni di perdurante criticità economica ascrivibile a specifiche condizioni od obblighi. Il fondo è utilizzabile dalle Sezioni e dalla sede Centrale ma non per le spese correnti dell’Istituto ed è gestito dal Tesoriere.

 

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