Protezione civile e assicurazione sismica, l’esame dell’Inu del decreto 59
29/05/2012
Un provvedimento che contiene misure positive ma anche aspetti e sfumature a cui prestare attenzione per un intervento realmente efficace. E’ il giudizio del gruppo di Lavoro dell’Istituto Nazionale di Urbanistica “Vulnerabilità sismica urbana e pianificazione” sul decreto 59, “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile”, approvato il 15 maggio scorso. Il gruppo di lavoro dell’Inu ha esaminato con particolare attenzione le disposizioni introdotte dal decreto che riguardano l’assicurazione volontaria per gli immobili danneggiati da eventi sismici.
L’Istituto Nazionale di Urbanistica valuta positivamente: Il deciso ridimensionamento dei poteri speciali della Protezione civile (a partire dal ruolo del commissario); la temporalità non-illimitata dello stato di emergenza; l’idea di favorire e accompagnare il processo di trasferimento delle competenze attribuite in fase di emergenza all’interno dei processi di gestione ordinaria, fino al coinvolgimento delle Regioni; la procedura attraverso cui le Ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti sono emanate dal Capo della Protezione civile, previa intesa con le regioni territorialmente interessate, e non dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ne viene specificato il contenuto e se ne sancisce l’efficacia dopo 20 giorni dall’emanazione. Per attuare le ordinanze ci si serve del Servizio nazionale della Protezione civile e dei commissari delegati.
Rimane invece negativa per l’INU l’idea di legare ancora la questione del finanziamento all’accisa sui carburanti. Essa rimanda alla “straordinarietà” (tassa speciale) e non all’ordinarietà a cui si potrebbe/dovrebbe legare la prevenzione.
L’Inu concentra poi l’attenzione soprattutto sul principio dell’assicurazione antisismica. Concorda sul principio ma sottolinea che l’efficacia dell’intervento va subordinata al rispetto di alcuni “paletti” fondamentali. L’Inu segnala innanzitutto la sperimentazione su base volontaria dell’assicurazione proposta all’art. 2 del decreto che, a meno di incentivi fiscali molto appetibili, rischia di essere poco significativa ai fini della riduzione della vulnerabilità diffusa, ma anche ai fini dell’allargamento effettivo della quantità di immobili assicurati o ai fini della diffusione dell’assicurazione nelle zone a medio – bassa sismicità: i due ultimi obiettivi sono necessari per raggiungere una massa sufficiente di risorse, solitamente ottenibile con l’assicurazione obbligatoria, tuttavia oggi improponibile per l’attuale situazione dell’economia e per il livello di tassazione degli immobili già esistente.
Secondo l’Inu c’è da sottolineare, inoltre, che l’assicurazione degli immobili privati contro il rischio sismico dovrebbe essere intesa come complementare e non sostitutiva delle politiche nazionali e locali di prevenzione sismica, per le quali l’approccio urbanistico evidenzia l’importanza di ridurre il danno funzionale urbano, nei sistemi per l’emergenza ma anche in quelli che assicurano la qualità urbana. Il danno funzionale si riduce perciò, oltre che con interventi diffusi sull’edilizia abitativa, con interventi preventivi mirati ad alcune attrezzature pubbliche, infrastrutture, spazi pubblici, edifici rilevanti per l’economia locale e per i valori identitari delle comunità e spesso modificando l’organizzazione dei sistemi funzionali, con adeguate previsioni urbanistiche.
Per l’Inu inoltre occorrono, per configurare la neonata assicurazione in termini equi su tutto il territorio nazionale, prezzi stabiliti con criteri di mutualità o di solidarietà territoriale, per cui chi ha la fortuna di vivere in un territorio sicuro contribuirebbe ad alleviare i danni di chi è in zone a maggior pericolosità. Qui l’intervento regolativo dello Stato è indispensabile, così come per evitare che un maggior costo dell’assicurazione per il patrimonio edilizio più datato comporti una svalutazione del patrimonio edilizio storico e contemporaneamente non fornisca all’assicurato un ristoro dei danni adeguato al reale costo dell’intervento di recupero nei contesti storici. Altri aspetti da tenere presenti nella prevista regolamentazione dell’assicurazione sismica riguardano il preferibile riferimento al fabbricato e talvolta all’aggregato, piuttosto che alla singola abitazione, e l’opportunità di incentivare, con adeguate modulazioni dei prezzi, gli interventi di riduzione preventiva della vulnerabilità del patrimonio edilizio.