CHI SIAMO

STATUTO

Statuto nazionale INU

Lo Statuto dell’ INU è stato approvato con DPR 21 novembre 1949, n. 1114

SCOPI

Art. 1. – L’Istituto Nazionale di Urbanistica, ente di diritto pubblico, con sede in Roma e Sezioni nelle Regioni, promuove e coordina gli studi di urbanistica e di edilizia, ne diffonde e valorizza i principii e ne favorisce l’applicazione.
Quale Ente di alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto, presta la sua consulenza e collabora con le pubbliche Amministrazioni, centrali e periferiche nello studio e nella soluzione dei problemi urbanistici ed edilizi, sia generali, sia locali, e cura i rapporti con organizzazioni od enti similari dei vari Paesi, nei limiti e nelle forme stabiliti per disposizione di legge.

SOCI

Art. 2. – Fanno parte dall’Istituto:
a) membri effettivi;
b) soci aderenti;
c) Enti associati.

Art. 3. – I membri effettivi si distinguono in: ordinari, corrispondenti e di diritto. Possono essere membri effettivi ordinari coloro che con opere, studi, pubblicazioni e con la loro attività abbiano dimostrato singolare competenza nell’urbanistica, nell’edilizia e nei campi affini, o abbiano contribuito agli studi ed al progresso dell’urbanistica e dell’edilizia.
Possono essere membri effettivi corrispondenti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma e siano stranieri, o italiani residenti all’estero.
Sono membri effettivi di diritto coloro che, per la carica che rivestono, svolgono una attività di importanza nazionale nel campo dell’urbanistica e dell’edilizia, e cioè: il Presidente e i Presidenti di Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP.; il Presidente dei Consiglio Nazionale delle Ricerche; il Presidente dei Comitato per l’Ingegneria e l’Architettura del Consiglio Nazionale delle Ricerche; il Presidente dell’INCIS; i Presidenti dei Consigli Nazionali degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti; il Presidente dell’ANIAI; il Direttore Generale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno; il Direttore Generale dell’Urbanistica e il Direttore Generale dell’Edilizia del Ministero dei LL.PP.; il Direttore Generale delle Antichità e BB. AA. del Ministero della Pubblica Istruzione; il Direttore Generale delle FF. SS.; il Direttore Generale della motorizzazione civile e servizi in concessione; il Direttore Generale dell’Azienda autonoma nazionale della strada; il Direttore Generale della Sanità pubblica; l’Ispettore Generale dell’Urbanistica del Ministero dei LL.PP.; il Direttore Generale del Turismo; il Direttore Generale del Demanio. Il numero dei membri di diritto può essere aumentato su deliberazione del Consiglio direttivo.
Possono essere soci aderenti coloro che dimostrino interesse ai problemi urbanistici ed edilizi.
Le pubbliche amministrazioni, le associazioni ed organismi culturali e professionali, gli enti, le società e tutti gli altri organismi che, svolgendo attività nel campo urbanistico ed edilizio o nei campi affini, intendano collaborare con l’Istituto, possono essere ammessi in qualità di Enti associati.

Art. 4. – I membri effettivi sono nominati dal Consiglio direttivo dell’Istituto, su proposta delle Sezioni.
I membri effettivi corrispondenti sono nominati dal Consiglio direttivo.
L’ammissione dei soci aderenti è deliberata dalle Sezioni c convalidata dal Consiglio direttivo.
L’ammissione degli Enti associati è deliberata dal Consiglio direttivo direttamente o su segnalazione delle Sezioni.

Art. 5. – Si cessa dalla qualità di socio dell’Istituto: 1) per dimissioni; 2) per cessazione della carica che conferisce la qualità di membro effettivo di diritto; 3) per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo, direttamente o su proposta delle Sezioni, in caso di violazione delle norme dello Statuto o in altri casi di particolare gravità.

ORGANI

Art. 6. – Sono organi dell’Istituto:
–        l’Assemblea generale;
–        il Consiglio direttivo;
–        il Presidente;
–        la Giunta esecutiva;
–        i Revisori dei conti,
–        il Collegio dei probiviri.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 7. – L’Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all’Istituto in regola con le quote associative.
Essa deve riunirsi in via ordinaria una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano. La convocazione è disposta dal Consiglio direttivo, di propria iniziativa o su richiesta scritta c motivata da parte di almeno un quinto dei membri effettivi ovvero un terzo degli Enti associati, ovvero di Sezioni regionali rappresentanti almeno un quarto dei membri effettivi.

Art. 8. – L’Assemblea generale annuale esamina l’attività svolta dall’Istituto nel campo culturale nell’annata precedente e traccia il programma culturale successivo; traccia le direttive generali e stabilisce il programma di massima per l’attività dell’Istituto; approva le modifiche allo Statuto, la relazione morale e i bilanci consuntivi e preventivi; stabilisce la sede dell’Assemblea annuale successiva.
Alle deliberazioni sulle direttive generali e sul programma, sui bilanci e sulla relazione morale deve procedersi nella tornata ordinaria.
In casi eccezionali talune deliberazioni spettanti all’Assemblea possono, a giudizio del Consiglio direttivo, essere adottate anche per referendum, salva la loro ratifica nell’Assemblea immediatamente successiva.

Art. 9. – L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’o.d.g., del luogo e dell’ora, è diramato dal Presidente.
L’Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei membri effettivi e quella degli Enti associati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta all’ora stabilita, l’Assemblea si riunisce validamente dopo trascorsa un’ora, qualunque sia il numero dei presenti.
I membri effettivi e gli Enti associati hanno diritto a voto su tutti gli oggetti posti in votazione.
I soci aderenti hanno diritto a voto limitatamente alla relazione annuale e ai bilanci consuntivi e preventivi.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, non computando gli astenuti.
Per le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell’Istituto, è necessario in ogni caso il voto di almeno due terzi dei membri effettivi dell’Istituto e degli Enti associati c della maggioranza di due terzi dei votanti.
A tutti i soci è consentito farsi rappresentare mediante delega scritta, conferita ad altro socio della medesima categoria, che abbia diritto di partecipare; ma ciascun socio non può ricevere più di dieci deleghe.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente assistito di un Segretario nominato dalla Assemblea stessa.
Della riunione deve essere redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO E GIUNTA ESECUTIVA

Art. 10. – Il Consiglio direttivo è così costituito: 7 membri effettivi; 3 rappresentanti degli Enti associati, di cui non più di uno scelto fra gli enti privati; 2 soci aderenti.
Essi sono eletti dagli iscritti delle rispettive categorie in occasione dell’Assemblea ordinaria, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Sono inoltre membri di diritto del Consiglio i Presidenti delle Sezioni regionali oltre a un secondo rappresentante delle Sezioni aventi un numero di membri effettivi superiore a venti.
Il Consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni quadrimestre e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano.
Le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11. – Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente dell’Istituto e cinque membri di cui uno con funzioni di Tesoriere, che, assieme al Presidente e al Vice Presidente, formano la Giunta esecutiva.
II Presidente e il Vice Presidente sono scelti tra i membri effettivi. Tutte le cariche dei membri del Consiglio direttivo sono gratuite.

Art. 12. – Spetta al Consiglio direttivo predisporre il programma e la relazione generale annuale della attività dell’Istituto, fissare, in particolare, l’indirizzo tematico all’attività culturale dell’Istituto, coordinando a tal fine gli studi e l’azione delle Sezioni; deliberare, anche su proposta delle Sezioni, su particolari questioni interessanti problemi nazionali, regionali, interregionali e locali in genere, tenendo conto delle deliberazioni e dei voti delle Sezioni e demandando a queste l’esecuzione delle deliberazioni adottate; predisporre i bilanci preventivi e consuntivi; convocare l’Assemblea generale, nominare i membri effettivi; deliberare sull’ammissione dei soci di altre categorie; predisporre la costituzione e il funzionamento delle Commissioni di studio; nominare e revocare il personale; accettare i lasciti e le donazioni; autorizzare le liti attive e passive dell’Istituto; deliberare i regolamenti oltre alle istruzioni per il funzionamento dell’Istituto; deliberare sulle spese di carattere straordinario e adottare in genere tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’Istituto, anche delegando alla Giunta esecutiva le deliberazioni su determinati oggetti.

Art. 13. – I posti di Consigliere elettivo che si rendono eventualmente vacanti, per qualsiasi causa, prima della scadenza del biennio, sono coperti dai soci che nell’elezione hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
I nuovi Consiglieri durano in carica sino il termine dei biennio.

Art. 14. – La Giunta esecutiva provvede all’ordinaria attività dell’Istituto secondo le deliberazioni e le direttive del Consiglio e adotta, in caso di urgenza, su invito del Presidente, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale riferisce nella prima riunione del Consiglio stesso.

PRESIDENTE

Art. 15. – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Istituto nei rapporti interni ed esterni.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, al quale, peraltro, può delegare determinate funzioni.

REVISORI DEI CONTI

Art. 16. – I Revisori dei conti sono eletti a maggioranza di voti, ogni due anni, dall’Assemblea generale, in numero di tre effettivi, di cui uno in rappresentanza degli Enti associati e uno dei soci aderenti; e di tre supplenti scelti uno tra i membri effettivi, uno tra gli Enti associati e uno fra i soci aderenti.
In caso di morte, di dimissioni e di decadenza di uno o più revisori, subentrano i supplenti delle rispettive categorie; se con i supplenti non si integra il numero prescritto degli effettivi, si procede a coprire i posti mancanti coi soci che, nelle elezioni, hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17. – Spetta al Collegio dei probiviri dirimere le controversie che insorgano tra gli appartenenti all’Istituto.
I probiviri sono eletti a maggioranza di voti, ogni due anni, dall’Assemblea generale, in numero di tre, scelti tra i membri effettivi dell’Istituto. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno o più probiviri, si procede a coprire i -posti mancanti con i membri che, nelle elezioni, hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

PUBBLICAZIONI

Art. 18. – L’Istituto cura pubblicazioni periodiche e aperiodiche.
Pubblicazione ufficiale dell’Istituto è la Rivista “Urbanistica”.

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 19. – L’anno finanziario dell’Istituto coincide con l’anno solare.
Gli Enti associati e i soci aderenti sono tenuti a corrispondere alla Sede centrale una quota associativa, stabilita anno per anno dal Consiglio direttivo.
Gli Enti associati sono tenuti inoltre a corrispondere un contributo da concordarsi volta per volta con l’Istituto

Art. 20. – Il patrimonio dell’Istituto è costituito dal capitale esistente alla data di approvazione del presente Statuto, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano comunque destinate a capitale. Le entrate sono costituite dalle rendite patrimoniali, dalle quote versate annualmente dai soci aderenti e dagli Enti associati, dai proventi delle pubblicazioni e dai contributi di qualsiasi specie erogati a favore dell’Istituto o ad esso spettanti e non destinati a capitale.

SEZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI

Art. 21. – Nelle regioni dove esistono almeno dieci membri effettivi dell’Istituto possono essere costituite Sezioni regionali delle quali faranno parte tutti i membri effettivi ed i soci aderenti nella circoscrizione e gli Enti associati che hanno sode o svolgono attività nella circoscrizione.
Qualora in qualche regione non sia possibile la costituzione di una Sezione per insufficienza di numero di membri effettivi, si fa luogo all’aggregazione della regione alla Sezione più vicina, che assume di conseguenza le denominazione di Sezione interregionale.
L’aggregazione è deliberata dal Consiglio direttivo dell’Istituto e cena appena il numero dei membri effettivi renda possibile nella regione o nelle regioni aggregate la costituzione, di una Sezione autonoma.

Art. 22. – La Sezione, nell’ambito della propria circoscrizione, provvede all’attuazione degli scopi fissati dall’art. 1 del presente Statuto ed è retta da apposito Regolamento da essa stessa deliberato. Il regolamento non dovrà essere in contrasto col presente Statuto ed è soggetto a ratifica da parte del Consiglio direttivo dell’Istituto.

Art. 23. – Le entrate delle Sezioni regionali sono costituite:

a)      dagli eventuali contributi deliberati dalle Sezioni stesse a carico dei membri effettivi;
b)     dalla metà delle quote versate dai soci aderenti e dagli Enti associati di carattere locale, nonché dei contributi da questi dovuti;
c)      dai contributi, lasciti, donazioni, beni ad esse Sezioni regionali specificatamente destinati, previa autorizzazione, caso per caso, da parte del Consiglio direttivo dell’Istituto;
d)      dai supplementi delle quote associative eventualmente previsti dai regolamenti delle singole Sezioni regionali o comunque deliberati dalle Sezioni;
e)      dai redditi dei beni patrimoniali in consegna alla Sezione stessa.
I contributi versati da Enti a carattere nazionale sono devoluti integralmente alla Sede centrale dell’Istituto

Art. 24. – Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione una relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno precedente.

Visto, d’ordine del Presidente della Repubblica.

Il Ministro per la Pubblica istruzione

F.to Gonella


Gli Statuti INU nei testi originari

Il testo originale dello Statuto INU del 1943
Il testo originale dello Statuto INU del 1949